Sez. 5 - , Sentenza n. 11035 del 19/04/2019 (Rv. 653663 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | TIA - Assimilazione rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani - Criteri - Qualità e quantità - Rilevanza concorrente.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative, dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)