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Sez. 3, Sentenza n. 8939 del 01/12/1987 (Rv. 456257 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONSEGUENZE - ATTI PROCESSUALI COMPIUTI IN FUNZIONE DELLA DECISIONE DELLA CAUSA - NULLITÀ - SENTENZA NON DEFINITIVA PRONUNCIATA, OLTRE CHE SULLA COMPETENZA PARZIALMENTE ANCHE SUL MERITO - RISERVA DI APPELLO EFFETTUATA NELLA PRIMA UDIENZA, DI MERO RINVIO, TENUTA SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI DETTA SENTENZA NEL CORSO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO AI SENSI DELL'ART. 48 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ ED EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1987-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456257-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONSEGUENZE - ATTI PROCESSUALI COMPIUTI IN FUNZIONE DELLA DECISIONE DELLA CAUSA - NULLITÀ - SENTENZA NON DEFINITIVA PRONUNCIATA, OLTRE CHE SULLA COMPETENZA PARZIALMENTE ANCHE SUL MERITO - RISERVA DI APPELLO EFFETTUATA NELLA PRIMA UDIENZA, DI MERO RINVIO, TENUTA SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI DETTA SENTENZA NEL CORSO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO AI SENSI DELL'ART. 48 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ ED EFFICACIA.*

Siccome la ratio della norma di cui all'art. 48 cod. proc. civ. - la quale dispone che, chiesto il regolamento di Competenza dalla parte o d'ufficio del giudice, il processo è sospeso dal giorno in cui è presentata dalla parte la richiesta al cancelliere di trasmissione del fascicolo alla Corte di Cassazione o dalla pronuncia dell'ordinanza che richiede il regolamento - è di impedire che la causa sia decisa da un giudice eventualmente incompetente, la sospensione del processo comporta la nullità degli Atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, in funzione della decisione della causa, con la conseguenza che deve ritenersi valida ed efficace - condizionatamente alla successiva dichiarazione di Competenza del giudice a quo - la riserva di appello differito avverso la sentenza non definitiva che abbia deciso, oltre che sulla Competenza (impugnata sul punto con l'istanza di regolamento ex art. 43 cod. proc. civ.), anche parzialmente sul merito, effettuata nella prima udienza, di mero rinvio, tenuta successivamente alla comunicazione della predetta sentenza nel corso del periodo di sospensione del processo ai sensi del citato art. 48 cod. proc. civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 129, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 133, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)