Sez. 1, Ordinanza n. 4110 del 27/02/2004 (Rv. 570680 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Ex art. 295 cod. proc. civ. - Ordinanza del giudice - Adottata in pendenza di sospensione del processo per regolamento di competenza a istanza di parte - Invalidità <ipso facto> - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
L'ordinanza con la quale il giudice della causa abbia disposto, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del processo in attesa della risoluzione di altra causa, pregiudiziale rispetto a quella sottoposta alla sua cognizione, mentre era già sospeso il processo, ai sensi dell'art. 48 cod. proc. civ., per un regolamento di competenza richiesto da una parte, non è nulla per il solo fatto in sè dell'inosservanza della sospensione ai sensi dell'art. 48 cit., ma è tale solo se ed in quanto sia stata adottata da un giudice che sia stato poi dichiarato incompetente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)