Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 20/04/1968 (Rv. 332734 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA- OBBLIGO DEL CREDITORE - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA- OBBLIGO DEL CREDITORE - CONDIZIONI.*
Il richiedere la quietanza costituisce una facolta del debitore che solo se esercitata nei modi prescritti obbliga il creditore a rilasciare la dichiarazione scritta di ricevuta dell'avvenuto soddisfacimento. (V n 858'67, massima n 327013).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2330, Cod. Civ. art. 2331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)