diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 20/04/1968 (Rv. 332734 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA- OBBLIGO DEL CREDITORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332734-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA- OBBLIGO DEL CREDITORE - CONDIZIONI.*

Il richiedere la quietanza costituisce una facolta del debitore che solo se esercitata nei modi prescritti obbliga il creditore a rilasciare la dichiarazione scritta di ricevuta dell'avvenuto soddisfacimento. (V n 858'67, massima n 327013).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2330, Cod. Civ. art. 2331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)