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Sez. 1, Sentenza n. 858 del 05/05/1967 (Rv. 327013 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA - MODI DI ESTINZIONE DIVERSI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1967-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327013-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA - MODI DI ESTINZIONE DIVERSI - INSUSSISTENZA.*

La disposizione dell'art.1199 cod. civ., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l'ipotesi in cui il debitore ha adempiuto mediante pagamento e non e riferibile agli altri modi di Estinzione delle obbligazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)