Sez. 1, Sentenza n. 858 del 05/05/1967 (Rv. 327013 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA - MODI DI ESTINZIONE DIVERSI - INSUSSISTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA - MODI DI ESTINZIONE DIVERSI - INSUSSISTENZA.*
La disposizione dell'art.1199 cod. civ., secondo cui il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta ed a spese del debitore, rilasciare quietanza, concerne unicamente l'ipotesi in cui il debitore ha adempiuto mediante pagamento e non e riferibile agli altri modi di Estinzione delle obbligazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)