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Sez. 1, Sentenza n. 20475 del 25/07/2008 (Rv. 604988 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Appello - Termine - Disciplina ex art. 99, quinto comma, legge fall. - Applicabilità - Distinzione fra impugnazione della decisione di merito e quella di rito - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604988-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

In tema di opposizione allo stato passivo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, per la proposizione dell'appello avverso le sentenze del tribunale si applica il termine abbreviato previsto dall'art. 99, comma 5, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), atteso che l'art. 209 richiama tutte le norme dall'art. 98 all'art. 103 legge fall., e senza che possa distinguersi a seconda che la sentenza abbia statuito in ordine al merito della controversia o solo con riguardo al rito osservabile, in quanto un eventuale sdoppiamento del termine per l'impugnazione, oltre a non essere previsto dall'ordinamento processuale, contrasterebbe con le esigenze di certezza del processo e di razionalità della sua disciplina.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)