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Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010 (Rv. 614474 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO | Principio della "rappresentanza reciproca" e della "legittimazione sostitutiva" - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614474-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO

In tema di condominio, il principio della c.d. "rappresentanza reciproca" e della "legittimazione sostitutiva" - in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi - non può essere invocato qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene comune, bensì per far valere l'interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale; in tal caso il condomino non è legittimato ad agire in giudizio nè ad interporre impugnazione per conto e nell'interesse dei condomini estranei al giudizio. (Fattispecie in tema di azione risarcitoria nei confronti del costruttore-venditore per danni conseguenti a gravi difetti di costruzione dell'edificio condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1134, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)