Sez. 2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006 (Rv. 593357 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI | Vizi riguardanti solo alcuni appartamenti di un edificio in condominio e non anche le parti comuni di esso - Azione di risarcimento danni nei confronti dell'appaltatore o del venditore - Natura personale - Proponibilità da parte dei proprietari di detti appartamenti - Necessità di integrazione del contradditorio nei confronti degli altri condomini - Esclusione - Proponibilità da parte di uno qualsiasi dei proprietari degli appartamenti coinvolti - Configurabilità - Necessità di integrare il contraddittorio nei confnronti degli altri proprietari - Esclusione - Fondamento - Configurabilità - Conseguenze.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI
Qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio riguardino soltanto alcuni appartamenti, e non anche le parti comuni, l'azione di risarcimento dei danni ex artt. 1669 e 2058 cod.civ. nei confronti del venditore-costruttore ha natura personale e può essere proposta da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari; inoltre l'azione va proposta esclusivamente dai proprietari delle unità danneggiate, non sussistendo una ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, ancorchè possa insorgere, in sede di esecuzione, una interferenza in modo riflesso tra il diritto riconosciuto in sentenza (risarcimento del danno in forma specifica) e i diritti degli altri condomini, nel senso che i danneggiati, per procedere all'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare i difetti, dovranno procurarsi il consenso degli altri condomini per il fatto che essi dovranno eseguirsi nella proprietà condominiale; tale condizionamento dell'eseguibilità della pronuncia al consenso dei condomini costituisce soltanto un limite intrinseco alla pronuncia giudiziale, che non cessa comunque di costituire un risultato giuridicamente apprezzabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)