Sez. U, Sentenza n. 6084 del 15/11/1982 (Rv. 423769 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - CONTROVERSIA RELATIVA - DECISIONE CONTENENTE L'AFFERMAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL PROCURATORE GENERALE - CENSURABILITÀ DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - CONTROVERSIA RELATIVA - DECISIONE CONTENENTE L'AFFERMAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL PROCURATORE GENERALE - CENSURABILITÀ DA PARTE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La decisione resa dalla Corte dei conti, in tema di trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali, non è censurabile, con ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, nella parte in cui abbia riconosciuto al procuratore generale la legittimazione ad agire nella suddetta materia, trattandosi di questione che esula da quelle attinenti ai limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali della medesima Corte dei conti, per le quali soltanto è esperibile il ricorso per Cassazione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)