diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3318 del 31/05/1984 (Rv. 435350 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI ADOZIONE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI DI UNA DECISIONE NEL MERITO DELLA DOMANDA IN UNA SITUAZIONE DI MANCATA COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435350-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - DEDUZIONE IN CASSAZIONE DI ADOZIONE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI DI UNA DECISIONE NEL MERITO DELLA DOMANDA IN UNA SITUAZIONE DI MANCATA COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il principio, secondo il quale le pronunce della Corte dei conti sono impugnabili con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione, cioè al rispetto dei limiti esterni delle attribuzioni di detto organo giurisdizionale, comporta che tale ricorso non può essere proposto per dedurre che la Corte dei conti abbia deciso nel merito della domanda in una situazione di mancata Costituzione del contraddittorio, atteso che la relativa questione, ancorché venga ricollegata ad un preteso difetto assoluto di "vocatio in ius", investe un "error in procedendo", e, cioè, un vizio attinente al concreto Esercizio del potere giurisdizionale spettante a quel giudice. (V 6084/82, mass n 423769; (V 5771/81, mass n 416479).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)