Sez. 1, Sentenza n. 8560 del 02/05/1997 Ud. (dep. 24/09/1997) Rv. 208575 - 01
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE | Organizzato mediante installazione di apparecchi automatici in esercizio pubblico o aperto al pubblico e nei circoli privati - Integra la contravvenzione prevista dall'art. 110 t.u.l.p.s.
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE
L'installazione e l'uso di apparecchi automatici per il gioco d'azzardo (nella specie per il poker e il bingo) in un esercizio pubblico o aperto al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi genere integra la contravvenzione prevista dall'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non il delitto previsto dall'art. 4 della legge n. 401 del 1989, che si riferisce all'organizzazione abusiva del gioco d'azzardo, realizzata in concorrenza con lo Stato o con altri enti suoi concessionari.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 06/10/1995 num. 425 art. 1, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)