Sez. 3, Sentenza n. 10642 del 03/09/1999 Ud. (dep. 15/09/1999) Rv. 214040 - 01
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE | Esercizio di giuochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati - Reati configurabili - Sono quelli di cui agli artt.718 e segg.cod. pen. e non quello di cui all'art. 4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989 n.401 - "Ratio".
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE
L'art.4, comma 4, della legge 13 dicembre 1989 n.401, nel prevedere l'applicabilità delle disposizioni penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 anche "ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art.110 del R.D.18 giugno 1931 n.773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965 n.507 e come da ultimo modificato dall'art.1 dela legge 17 dicembre 1986 n.904", intende riferirsi - come si desume, oltre che dalla lettera del testo normativo, anche dai relativi lavori parlamentari - alla sola ipotesi dell'organizzazione di scommesse (o, con minore probabilità , di pronostici) sui giuochi d'azzardo esercitati a mezzo dei suddetti apparecchi. Pertanto la condotta consistente nel semplice esercizio di detti giuochi, pur se svolta in forma organizzata, o dalla partecipazione ad essi, continua ad essere sanzionata non dalla summenzionata disposizione speciale ma dagli artt.718 e seguenti del codice penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)