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Sez. 2, Sentenza n. 1515 del 12/02/1988 (Rv. 457599 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - MODALITÀ DELL'AVVISO PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - MANCATO RISPETTO - ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERAZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457599-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - MODALITÀ DELL'AVVISO PRESCRITTO DAL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - MANCATO RISPETTO - ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERAZIONI.*

In tema di convocazione dell'assemblea condominiale, le modalità per il relativo avviso (art. 1105 cod. civ.), che siano prescritte dal regolamento di condominio allo scopo di rafforzare la garanzia della preventiva convocazione di tutti i condomini, devono essere osservate al pari della disciplina legale nei confronti di ciascun condominio, con la conseguenza, in caso di violazione, dell'annullabilità delle deliberazioni così viziate. (V 1865/68, mass n 333828).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)