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Sez. 1, Sentenza n. 7560 del 23/07/1979 Ud. (dep. 12/09/1979) Rv. 089622 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - MODIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI CONTESTATI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/89622-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - MODIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI CONTESTATI - AMMISSIBILITA.*

L'art 376 cod proc pen prescrive, per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento dell'imputato, che questi sia stato interrogato sul fatto, o che il fatto gli sia stato contestato in un ordine o mandato rimasti senza effetto, e cio per consentirgli di apprestare una efficace difesa in relazione ai fatti a lui addebitati. Ma la qualificazione giuridica di essi ben puo essere modificata con l'ordinanza o con la sentenza che chiudono l'istruttoria, senza che l'imputato possa in cio trovare motivi di doglianza. (Cass sez quinta, 5 aprile 1976, sorbilli; mass n 133014).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)