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Sez. 5, Ordinanza n. 182 del 05/02/1976 Cc. (dep. 30/03/1976) Rv. 133014 - 01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - SUCCESSIVA MODIFICA DELLA CONTESTAZIONE E PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133014-01

ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - SUCCESSIVA MODIFICA DELLA CONTESTAZIONE E PROSCIOGLIMENTO PER AMNISTIA - LEGITTIMITA.*

La ratio della norma contenuta nell'art 376 cod proc pen e quella di assicurare che l'imputato sia informato del fatto addebitatogli, in modo che possa difendersi; e cio si verifica quando egli viene interrogato sul fatto che costituira l'oggetto dell'imputazione. Dopo l'interrogatorio pero la qualificazione giuridica del fatto puo essere modificata in relazione ad un sopravvenuto decreto di amnistia. (nel caso di specie l'imputato era stato interrogato in ordine al delitto di cui all'art 490 cod pen per aver sottratto alla disponibilita del collegio sindacale libri e scritture sociali; successivamente il giudice istruttore avendo ravvisato nel fatto il delitto previsto dall'art 2623 n 3 cod civ dichiarava non doversi procedere essendo estinto il reato per amnistia).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)