Sez. L, Sentenza n. 11057 del 20/05/2014 (Rv. 630918 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Pensione ordinaria di inabilità e assegno ordinario di invalidità - Requisito contributivo - Perfezionamento anche posteriormente alla domanda di pensione nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario - Ammissibilità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In materia di requisito contributivo ai fini dell'assegno ordinario di invalidità, o della pensione ordinaria di inabilità, in base all'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, il requisito della sussistenza, nel quinquennio, di almeno centocinquantasei contributi settimanali, di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222, può perfezionarsi anche successivamente alla domanda, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario (cosiddetto quinquennio "scorrevole"), ma pur sempre nell'arco di cinque anni, computati a ritroso dall'ultima contribuzione, non essendovi spazio per l'applicazione di un quinquennio cosiddetto "dilatato".
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)