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Sez. L, Sentenza n. 12237 del 24/05/2006 (Rv. 590250 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Pensione o assegno di invalidità - Requisito contributivo - Perfezionamento anche posteriormente alla domanda di pensione nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario - Ammissibilità ex sentenza costituzionale n. 355 del 1989.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590250-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

A norma dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1989, n. 355, il requisito di cui alla lettera B) dell'art. 9 r.d.l.. 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - della sussistenza nel quinquennio (precedente la domanda, secondo il testo originario della norma)di almeno cinquantadue (e, successivamente alla legge 12 giugno 1984, n. 222, di almeno centocinquantasei) contributi settimanali - può perfezionarsi anche successivamente, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, volto a conseguire l'assegno di invalidità (cosiddetto quinquennio "scorrevole"), ma pur sempre con concentrazione di detta contribuzione nell'arco di cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione, non essendovi spazio per l'applicazione di un quinquennio cosiddetto "dilatato".

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)