Sez. U, Sentenza n. 240 del 04/02/1961 (Rv. 240229 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DEI FATTI ALL'INTERESSATO - ESTREMI - TERMINI PER LA PRONUNZIA - INSUSSISTENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - CONTESTAZIONE DEI FATTI ALL'INTERESSATO - ESTREMI - TERMINI PER LA PRONUNZIA - INSUSSISTENZA.*
L'art 37 comma secondo della legge professionale forense (RDL 27 novembre 1933 n 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n 36) stabilisce che la cancellazione dell'avvocato o procuratore dall'albo, per incompatibilita o altri motivi, non puo essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni, e l'art 45 del relativo regolamento (RD 22 gennaio 1934 n 37), nel testo modificato dall'art 2 della legge 23 marzo 1940 n 284, dispone che all'uopo deve essere assegnato all'interessato un termine non minore di dieci giorni per presentare le proprie deduzioni intorno ai fatti contestatigli: nessuna norma dispone invece che il provvedimento di cancellazione debba seguire entro un dato termine dalla contestazione, senza di che questa perda la sua efficacia.*
Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 37, Legge 22/01/1934 num. 37 art. 45, Legge 23/03/1940 num. 284 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)