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Sez. U, Sentenza n. 5394 del 17/05/1995 (Rv. 492298 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Termine minimo per comparire e termine per prendere visione degli atti e svolgere altra attività istruttoria - Durata rispettiva.
Stato
decisa il 1995-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492298-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l'art. 45 del R.D.L. n. 1578 prevede la concessione all'incolpato - chiamato a rispondere all'udienza di discussione davanti al Consiglio dell'ordine professionale - di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all'indicata udienza "per essere sentito sulle sue discolpe; mentre può essere inferiore a dieci giorni il termine che, a norma dell'art. 48 del regolamento di cui al R.D. n. 37 del 1934, il Consiglio dell'ordine deve indicare (nella citazione da notificare all'incolpato), entro il quale l'incolpato medesimo, il suo difensore ed il pubblico ministero potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni ed indicare testimoni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 45, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)