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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 121 del 1989

Decisione
decisa il 1989-03-06, depositata il 1989-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:121
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15189

  • Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
  • Avviso di accertamento o rettifica
  • Consentita notifica fino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente anziché fino a quella di entrata in vigore del d.l. n. 429/1982
  • Conseguenze sulla possibilità o meno per il contribuente di godere della definizione agevolata
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata infondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 575/1988; O. n. 1075/1988.

Norme impugnate

  • d.l. 10 luglio 1982, n. 429
  • art. 26, comma 1, legge 7 agosto 1982, n. 516

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, promossi con quattro ordinanze emesse il 28 maggio 1987 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, rispettivamente iscritte ai nn. 424, 425, 426 e 427 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, nel procedimento istaurato dall'Ufficio Provinciale I.V.A. di Palermo, contro la S.p.a. INCCAB a seguito della impugnazione dell'avviso di rettificazione della dichiarazione annuale relativa all'anno 1977, con ordinanza del 28 maggio 1987, pervenuta a questa Corte il 13 luglio 1988 (R.O. n. 424 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consente la notifica dell'accertamento della rettifica da parte dell'Ufficio finanziario sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa anziché sino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 429 del 1982; che, secondo la remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto, rimettendo all'Ufficio finanziario la facoltà di notificare l'accertamento oltre la data di entrata in vigore del decreto legge in esame, purché anteriormente alla dichiarazione integrativa, lascerebbe l'Ufficio arbitro di determinare una situazione più o meno favorevole per il contribuente consentendogli o meno di godere della definizione agevolata, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di corretto funzionamento della pubblica amministrazione; che la stessa Commissione Tributaria ha sollevato identica questione sempre nel giudizio tra l'Ufficio Provinciale I.V.A. di Palermo e S.p.a. INCCAB per gli anni 1978 (ordinanza n. 425 del 1988), 1979 (ordinanza n. 426 del 1988), 1980 (ordinanza n. 427 del 1988); che nei giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che i quattro ricorsi prospettano la stessa questione per cui, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento; che la stessa questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 575 del 1988 e successivamente manifestamente infondata con l'ordinanza n. 1075 del 1988; che non sono prospettati motivi nuovi per una diversa decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze