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Sez. 3, Sentenza n. 1918 del 15/07/1966 (Rv. 323729 - 01)

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - RESPONSABILITA CIVILE CONNESSA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - TERZI TRASPORTATI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323729-01

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - RESPONSABILITA CIVILE CONNESSA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - TERZI TRASPORTATI - NOZIONE.*

Ai fini dell'esclusione della garanzia assicurativa per i danni subiti da terzi trasportati, stabilita in alcune polizze di Assicurazione del la responsabilita civile connessa alla circolazione stradale, la nozione di-trasportato- implica necessariamente l'elemento del trasferimento del terzo da un luogo ad un altro, onde ove in concreto, manchi tale essenziale elemento, la cennata esclusione non e invocabile. Pertanto, non puo essere considerato come trasportato colui che, al momento dell'incidente, siasi venuto a trovare sull'autoveicolo in movimento per essersi ad esso aggrappato, non a scopo di trasporto, ma nell'estremo tentativo di sottrarsi, con una manovra di emergenza, al rischio di un investimento. In tal caso il comportamento della vittima si pone essenzialmente come un componente della dinamica stessa del sinistro, non idonea ad incidere, immutandola, nella posizione di pedone dell'investito. -nella specie la vittima dell'incidente stradale era salita sul predellino del camion, nel vano tentativo di non essere travolto-.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)