Sez. 2, Sentenza n. 2737 del 11/09/1972 (Rv. 360413 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - EFFETTI - OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE - RECESSO - DIRITTI DEL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - EFFETTI - OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE - RECESSO - DIRITTI DEL LAVORATORE.*
Quando e previsto un periodo di prova, la stipulazione del contratto crea soltanto, rispetto al normale rapporto di lavoro, una posizione di reciproca aspettativa ed un vincolo obbligatorio preparatorio, il cui oggetto principale deriva dal legittimo interesse del lavoratore di attuare la prestazione in modo che la controparte sia in grado di valutarla. Ne consegue che l'Obbligo dell'imprenditore di corrispondere la retribuzione contrattuale dipende dal risultato di tale valutazione, ed allorche lo stesso imprenditore, durante o al termine del periodo di prova, accerta l'inesistenza nel lavoratore di quelle qualita, sopra tutto professionali, che ne avevano determinato l'assunzione, la semplice dichiarazione del giudizio negativo determina il recesso, che non e un licenziamento, dato che l'imprenditore si limita a mettere fine ad un rapporto solo in formazione. Ove durante o al termine del periodo di prova l'imprenditore abbia esercitato il recesso, il lavoratore non potra vantare pretese se non relativamente alle sue prestazioni del periodo di prova. Detta limitazione della responsabilita dell'imprenditore al rimborso del lucro cessante relativamente al periodo di prova sussiste, naturalmente, solo in quanto tale periodo di prova abbia avuto effettiva attuazione ed il datore di lavoro, nel corso o al termine dello stesso, abbia esercitato il suo diritto di recesso. (V 1958'66, mass n 323729).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)