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Sez. 5, Sentenza n. 12747 del 06/06/2014 (Rv. 631222 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione di beni sottoposta a condizione - Base imponibile - Valutazione del bene - Alla data del verificarsi della condizione sospensiva - Retroattività degli effetti della stessa - Irrilievanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631222-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di reddito di impresa, la determinazione della base imponibile in caso di cessione di beni sottoposta a condizione sospensiva è ancorata al valore degli stessi al momento dell'avverarsi della condizione, senza che ne rilevi la retroattività degli effetti. (Nella specie, relativa al trasferimento di una farmacia, le parti avevano convenuto il versamento di un acconto all'atto della stipula dell'accordo e il pagamento del saldo al momento del rilascio della prescritta autorizzazione regionale, poi intervenuta l'anno successivo, da cui l'imputazione delle plusvalenze avuto riguardo all'annualità di versamento delle rispettive somme).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)