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Sez. 5, Sentenza n. 7877 del 18/05/2012 (Rv. 622443 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE | Disciplina applicabile - Disciplina vigente alla data della formazione dell'atto - Base imponibile - Valutazione del bene - Alla data del verificarsi della condizione - Conseguenze - Sopravvenienza dell'art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 dopo la stipulazione dell'atto e prima dell'avveramento della condizione - Disposizione direttamente determinativa della base imponibile - Applicabilità.
Stato
decisa il 2012-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622443-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, con riferimento al contratto traslativo o costitutivo di diritti reali sottoposto a condizione sospensiva, il momento rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile è diverso da quello che attiene alla determinazione del valore fiscalmente rilevante, poiché, mentre l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986 individua la disciplina applicabile avendo riguardo, anche quando sia prevista una condizione, alle norme vigenti al momento della formazione dell'atto, l'art. 43, primo comma, lett. a), del medesimo d.P.R., nello stabilire che la base imponibile è segnata dal valore del bene alla data in cui "si producono i relativi effetti", fa riferimento al tempo del verificarsi della condizione. Ne consegue che la previsione dell'art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui pone il criterio di fissazione della base imponibile, in quanto non incide sulla disciplina applicabile, ma sulla determinazione del valore fiscalmente rilevante dell'operazione, si applica a tutti gli atti sottoposti a condizione che si sia verificata dopo la sua entrata in vigore, anche se gli stessi siano stati stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)