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Sez. 5, Sentenza n. 7136 del 11/04/1984 Ud. (dep. 21/08/1984) Rv. 165473 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI BANCAROTTA - NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165473-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI BANCAROTTA - NECESSITÀ - CONDIZIONE.*

Il processo per bancarotta deve essere sospeso in caso di opposizione del fallito alla sentenza dichiarativa di fallimento, solo nella ipotesi in cui tale questione pregiudiziale sia ritenuta seria, e cioè apparentemente fondata, dal giudice penale. (V mass n 162443 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)