Sez. L, Sentenza n. 4162 del 16/07/1979 (Rv. 400671 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CASSE DI RISPARMIO - PROVVEDIMENTO EX ART 4 DEL CCNL 4 MARZO 1966 PER I DIPENDENTI DEI SERVIZI ESATTORIALI - MODIFICAZIONE DELLO ORGANICO PER SOPRAVVENIENTI ESIGENZE AZIENDALI - SINDACATO PER ECCESSO DI POTERE - DIVIETO - SINDACATO PER L'ACCERTAMENTO DELLA CAUSA LECITA O DEL MOTIVO UNICO E DETERMINATE DEL PROVVEDIMENTO - NEGOZIO - AMMISSIBILITA - SPETTANZA AL GIUDICE ORDINARIO.*
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CASSE DI RISPARMIO - PROVVEDIMENTO EX ART 4 DEL CCNL 4 MARZO 1966 PER I DIPENDENTI DEI SERVIZI ESATTORIALI - MODIFICAZIONE DELLO ORGANICO PER SOPRAVVENIENTI ESIGENZE AZIENDALI - SINDACATO PER ECCESSO DI POTERE - DIVIETO - SINDACATO PER L'ACCERTAMENTO DELLA CAUSA LECITA O DEL MOTIVO UNICO E DETERMINATE DEL PROVVEDIMENTO - NEGOZIO - AMMISSIBILITA - SPETTANZA AL GIUDICE ORDINARIO.*
Gli enti pubblici economici, fra i quali vanno annoverate le casse di risparmio, allorche esercitano poteri estrinsecantesi in provvedimenti particolari incidenti sui rapporti di lavoro, instaurati coi propri dipendenti regolati da contratti collettivi o accordi aziendali o altre norme privatistiche, operano come un datore di lavoro privato sicche tali provvedimenti devono essere qualificati alla stregua del diritto privato e non come Atti amministrativi soggetti alle relative impugnative. Pertanto, il provvedimento emanato da una cassa di risparmio sulla base dell'art 4 del CCNL 4 marzo 1966, per i dipendenti dei servizi esattoriali, che prevede la modifica dell'organico dei dipendenti per sopravvenienti esigenze aziendali, costituendo un negozio giuridico unilaterale con effetti modificativi del rapporto di lavoro esistente in ordine alle qualifiche ed al posto di organico, non puo essere Sindacato per eccesso di potere ma in ordine all'esistenza o meno di quelle esigenze aziendali che costituiscono la causa lecita del negozio o quanto meno il motivo unico e determinante della dichiarazione di volonta lecita della cassa, e tale Sindacato spetta al giudice ordinario innanzi al quale il dipendente fa valere la sua posizione di diritto soggettivo perfetto alla qualifica corrispondente al posto in organico assicurata dalla stessa contrattazione collettiva. (V 4826/78, mass n 394523).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 04/03/1966 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)