Sez. U, Sentenza n. 4826 del 25/10/1978 (Rv. 394523 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ORDINARIA - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONE - CONTROVERSIA CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DI ORGANIZZAZIONE SPETTANTE ALL'ENTE - IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI PARTICOLARI ATTUATIVI DELLA PRECOSTITUITA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ORDINARIA - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONDIZIONE - CONTROVERSIA CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DI ORGANIZZAZIONE SPETTANTE ALL'ENTE - IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI PARTICOLARI ATTUATIVI DELLA PRECOSTITUITA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE - DEROGA IN FAVORE DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE.*
Nelle controversie inerenti a rapporti di lavoro con dipendente di ente pubblico economico (nella specie, banca nazionale delle comunicazioni), la giurisdizione del giudice ordinario trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo, solo quando venga in discussione l'Esercizio del potere discrezionale di organizzazione spettante all'ente medesimo ed esplicantesi in provvedimenti di ordine generale, quali quelli relativi alla strutturazione e dislocazione degli uffici, alla definizione dei ruoli, delle mansioni e della carriera del personale. Detta deroga, pertanto, va esclusa ove la controversia investa provvedimenti particolari, attuativi, nell'ambito di un singolo rapporto di lavoro, della precostituita regolamentazione dei rapporti con il personale, come nel caso di provvedimento attributivo di una determinata qualifica di merito ad un dipendente. (V 3524/77, mass n 387105; (V 3554/75, mass n 377751).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 700, Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)