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Sez. U, Sentenza n. 14015 del 30/12/1991 (Rv. 475196 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione | Infermiere dipendente da un'unità sanitaria locale - Controversia per la restituzione del Collegio IPASVI dei contributi versati dopo la nascita del diritto a cancellazione dell'albo - Giudice ordinario - Devoluzione - Controversia relativa alla sussistenza o meno del diritto a cancellazione - Giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Sussistenza - Giudice ordinario - Cognizione "incidenter tantum" della controversia sulla cancellazione - Esclusione - Sospensione della controversia per la ripetizione dei contributi in attesa di definizione di quella sulla cancellazione - Necessità.
Stato
decisa il 1991-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475196-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione

Nel caso in cui un infermiere dipendente da un'unità sanitaria locale pretenda dal Collegio IPASVI (Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d'Infanzia) la restituzione di contributi versati in relazione a periodo per il quale avrebbe dovuto essere cancellato dall'albo, è devoluta al giudice ordinario (anziché alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) la controversia relativa alla restituzione dei contributi, trattandosi di domanda di ripetizione d'indebito proposta contro un soggetto al quale l'attore non è legato da rapporto di pubblico impiego (intercorrente invece con l'u.s.l.), mentre spetta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5 del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233, la controversia relativa alla sussistenza o no del diritto alla cancellazione, salva - in considerazione della pregiudizialità di tale controversia rispetto a quella concernente la restituzione dei contributi - la necessità della sospensione della causa pregiudicata in attesa della definizione, da parte del giudice speciale, della controversia sulla cancellazione, della quale il giudice ordinario non può conoscere neppure "incidenter tantum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)