Sez. U, Sentenza n. 800 del 19/11/1999 (Rv. 531280 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Diritto di infermiere alla cancellazione dall'albo professionale - Controversia relativa - Giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Diritto del Collegio professionale di esigere il contributo dovuto dagli iscritti - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Fattispecie.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Spetta alla giurisdizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5 del D.L. Cps. 13 settembre 1946 n. 233, la controversia relativa alla sussistenza o meno del diritto di un infermiere alla cancellazione dall'albo professionale tenuto dal Collegio IPASVI (Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d'Infanzia) e alla giurisdizione ordinaria la controversia circa il diritto del medesimo Collegio di esigere il contributo a carico degli iscritti relativo al periodo rispetto a cui è in discussione l'iscrizione, salva la pregiudizialità della controversia in punto di iscrizione rispetto a quella concernente il pagamento, comportante la sospensione di quest'ultima in attesa della definizione della prima. (Nella specie l'interessato aveva adito il giudice di pace chiedendogli che, "accertata l'avvenuta rinuncia all'iscrizione, da parte dell'attore, all'iscrizione al Collegio Ipasvi di Pesaro", dichiarasse inesigibile la somma in questione, pretesa mediante cartella esattoriale; accolta la domanda da parte del giudice di merito, la adita Corte di cassazione, disattese le deduzioni del Collegio ricorrente circa la giurisdizione del giudice amministrativo e delle commissioni tributarie, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e quella della Commissione centrale, nei termini indicati nel riportato principio di diritto, e ha annullato, con rinvio ad altro giudice di pace, la sentenza impugnata, ritenendo fondato per quanto di ragione il ricorso sia rispetto alla domanda di competenza di altra giurisdizione, sia per quella esattamente proposta al giudice ordinario, dato che quest'ultima era stata decisa senza attendere la definizione dell'altra causa).
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)