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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7617 del 23/03/2017 (Rv. 643820 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Sospensione del giudizio civile di danno per pregiudizialità penale - Condizioni - Inclusione della fattispecie di reato “sub iudice” tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643820-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

Il giudizio civile di risarcimento del danno da fatto illecito è soggetto a sospensione necessaria per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ed in relazione all’art. 211 disp. att. c.p.p., solo quando tra i fatti costitutivi del diritto risarcitorio vi sia una fattispecie di reato ascritta al soggetto convenuto in giudizio, e non pure nel caso opposto in cui il giudizio penale riguardi una pretesa responsabilità dell’attore, sebbene in ordine a condotte collegate a tale fattispecie. (Su tali basi, è stata accolto il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza con cui – in un giudizio risarcitorio per fatti ascrivibili alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 582, 585, 594 e 635 c.p., in ordine alle quali era già intervenuta sentenza di applicazione della pena su richiesta – era stata disposta la sospensione del processo, sul presupposto della pendenza di un duplice procedimento penale a carico dell’attore, sia per il delitto di calunnia, relativamente a quegli stessi fatti oggetto della pronuncia di patteggiamento, sia per altre ipotesi di reato asseritamente commesse in danno di uno dei convenuti e della di lui moglie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)