Sez. 3, Ordinanza n. 15641 del 03/07/2009 (Rv. 608762 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Giudizi diversi da quelli danno - Sospensione necessaria - Presupposti - Fattispecie in materia di rapporto tra opposizione a precetto e dedotta falsità della sottoscrizione di rinuncia all'esecuzione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE
In materia di rapporto tra giudizio civile e processo penale, il primo può essere sospeso, in base a quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di sospensione e disposto la prosecuzione del giudizio di opposizione al precetto, ritenendo insufficiente ai fini sospensivi la pretesa falsità, penalmente rilevante e sostenuta dall'opponente, della sottoscrizione della rinuncia al diritto a procedere ad esecuzione forzata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)