Sez. 3, Sentenza n. 5419 del 17/05/1995 (Rv. 492306 - 01)
CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - IN GENERE | Affitto di fondo rustico - Utilizzazione urbanistica del fondo - Risoluzione del contratto ex art. 50 legge n. 203 del 1982 - Adempimento da parte del concedente degli oneri previsti da detta norma - Mancato accordo sulla stima delle colture in atto - Azione di rilascio - Esperibilità - Necessità di dar corso alla procedura conciliativa - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - IN GENERE
Con riguardo alla risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico, che l'art. 50 legge 3 maggio 1982 n. 203 prevede in conseguenza dell'utilizzazione urbanistica del fondo, il concedente, qualora abbia adempiuto agli oneri posti a suo carico dal citato articolo e non abbia raggiunto l'accordo sulla stima delle colture in atto, non è tenuto a dare corso anche alla procedura conciliativa prevista dal precedente art. 46, al fine di poter ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere il rilascio del fondo, essendo pienamente raggiunta la finalità dell'art. 46 citato ottemperando alla procedura amministrativa prevista dal detto art. 50.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)