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Sez. 3, Sentenza n. 4428 del 17/05/1997 (Rv. 504486 - 01)

CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - IN GENERE | Affitto di fondo rustico - Utilizzazione urbanistica del fondo - Risoluzione del contratto di affitto ex. art. 50 della legge n. 203 del 1982 - Adempimenti di cui all'art. 50 comma secondo e terzo - Necessità - Azione per il rilascio del fondo - Esperibilità - Precedente espletamento della procedura conciliativa - Esclusione - Mancato pagamento degli indennizzi ex art. 50 citato - Incidenza sulla proponibilità della domanda - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504486-01

CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - IN GENERE

I commi secondo e terzo dell'art. 50 legge 3 maggio 1982 n. 203, i quali stabiliscono che il rilascio di terreni oggetto di concessione edilizia deve essere richiesto mediante lettera raccomandata e che copia di essa deve essere inviata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, escludono la necessità di dare corso anche alla procedura conciliativa di cui al precedente art. 46, essendo le finalità de quest'ultima norma pienamente raggiunte ottemperando alla procedura amministrativa prevista dall'art. 50 cit.. Pertanto, una volta eseguiti gli adempimenti di cui ai citati secondo e terzo comma, ben può il concedente, adire l'autorità giudiziaria per il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione delle opere edilizie oggetto della concessione, nessuna sanzione in termini di improponibilità della domanda essendo stabilita in caso di mancato pagamento degli indennizzi previsti dall'art. 50 cit. o di mancato deposito bancario delle relative somme.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)