diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13510 del 01/07/2015 (Rv. 635689 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Castelletto di sconto e fido per smobilizzo crediti - Nozione - Differenze rispetto all'apertura di credito - Facoltà del cliente di disporre con immediatezza di una somma di danaro - Influenza del fido sulla copertura del conto corrente bancario - Esclusione - Carattere solutorio delle rimesse effettuate dal cliente poi fallito - Configurabilità - Collegamento di fatto tra le due linee di credito - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635689-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)