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Sez. 1, Ordinanza n. 31821 del 05/12/2025 (Rv. 676736-01)

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Conto anticipi e “castelletto di sconto” - Differenze rispetto all’apertura di credito - Fondamento - Azione di ripetizione di indebito - Decorrenza.
Stato
decisa il 2025-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676736-01

CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE

In tema di rapporti bancari, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli nei conti anticipi o alla presenza di "castelletti" - che, diversamente dall'apertura di credito, non attribuiscono al cliente la disponibilità immediata e incondizionata di somme di denaro, generando per la banca soltanto l'obbligo di accettare per lo sconto i titoli che l'affidatario presenterà - decorre dalla data del pagamento, ossia dell'incasso o dell'addebito in conto corrente.

Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1853, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)