Sez. 3, Sentenza n. 2448 del 22/05/1989 (Rv. 462824 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONE DELL'INTENTO DI VENDERE - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - EFFETTI - DECORRENZA DEL TERMINE DI 30 GIORNI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONE DELL'INTENTO DI VENDERE - TRASMISSIONE DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA - EFFETTI - DECORRENZA DEL TERMINE DI 30 GIORNI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.*
In tema di prelazione agraria, quando alla comunicazione dello intento di vendere non si accompagni la trasmissione del preliminare di compravendita prescritta dall'art. 8, comma quarto, legge 26 maggio 1965, n. 590 (sub art. 8 legge 11 agosto 1971, n. 817), non inizia a decorrere in danno dell'affittuario il termine di 30 giorni, stabilito a pena di decadenza per l'Esercizio del diritto di prelazione. (V 4608/84, mass n 436529).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)