Sez. 5, Sentenza n. 3497 del 09/07/1997 Cc. (dep. 30/08/1997) Rv. 209301 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Termine perentorio di dieci giorni per la decisione - Deposito del dispositivo della decisione - Sufficienza - Deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 128 cod. proc. pen. - Riferimento al solo diritto d'impugnazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In tema di riesame delle misure cautelari l'interesse al deposito della motivazione del provvedimento è correlato dall'art. 128 cod. proc. pen. al diritto d'impugnazione, che lo presuppone esistente e dunque, se del caso, provvisoriamente efficace. Il termine per il deposito di cui all'art. 128 è applicabile al provvedimento di riesame perché l'art. 309, comma 10, nel rispetto del principio del "favor libertatis", correla la sanzione di inefficacia della misura al decorso del termine, di cui al precedente comma 9, al giorno della decisione del provvedimento e non a quello del suo deposito in originale, e cioè della motivazione, che ha riferimento solo all'esercizio del diritto d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)