Sez. 1, Sentenza n. 6495 del 15/12/1980 (Rv. 410262 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - RISPETTO - REQUISITI - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA DELL'AVVENUTA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE D'APPELLO - INSUFFICIENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - RISPETTO - REQUISITI - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA DELL'AVVENUTA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE D'APPELLO - INSUFFICIENZA.*
Nel procedimento per la dichiarazione di esecutivita delle sentenze e dei provvedimenti resi dall'autorita ecclesiastica in materia di nullita del matrimonio concordato, o di dispensa dal matrimonio 'rato e non consumatò, il principio del contraddittorio implica a pena di nullita del procedimento stesso e della relativa pronuncia, che le parti ricevano dalla Corte d'appello un tempestivo avviso sul tempo e luogo della decisione, con ogni altra indicazione necessaria ad assicurare la possibilita di far valere adeguatamente e compiutamente le proprie ragioni, o che comunque si trovino di fatto, a prescindere da detto avviso, in tale possibilita. L'indicato principio, pertanto, non puo ritenersi rispettato per la sola circostanza che gli interessati abbiano ricevuto dal tribunale della segnatura apostolica una comunicazione dell'avvenuta trasmissione degli Atti alla Corte d'appello per il procedimento di delibazione, tenuto conto della provenienza di tale comunicazione e della sua inidoneita ad assicurare il diritto di difesa, nel senso specificato. (V 1071/80; (V 5835/78, mass n 395662).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)