Sez. 1, Sentenza n. 5835 del 11/12/1978 (Rv. 395662 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - VOCATIO IN IUS - NECESSITA - LIMITI - POSSIBILITA DI SVOLGIMENTO ADEGUATO E COMPIUTO DELLE DIFESE - SUFFICIENZA - NOTIZIA DELLA TRASMISSIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA ALLA CORTE D'APPELLO - INIDONEITA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - VOCATIO IN IUS - NECESSITA - LIMITI - POSSIBILITA DI SVOLGIMENTO ADEGUATO E COMPIUTO DELLE DIFESE - SUFFICIENZA - NOTIZIA DELLA TRASMISSIONE DELLA SENTENZA ECCLESIASTICA ALLA CORTE D'APPELLO - INIDONEITA.*
Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte d'appello, per la declaratoria di esecutivita di sentenza di nullita del matrimonio resa da tribunale ecclesiastico, il principio del contraddittorio puo ritenersi rispettato solo quando le parti abbiano avuto una vocatio in ius, non soggetta a precisi schemi formali o rigorosi termini, ma sostanzialmente idonea a dare conoscenza legale del tempo e del luogo dell'instaurazione del procedimento medesimo, ovvero, pur in difetto di essa, abbiano concretamente avuto la possibilita di svolgere adeguatamente e compiutamente le proprie difese. Al fine indicato, pertanto, non e sufficiente la mera notizia della trasmissione della sentenza ecclesiastica alla Corte d'appello, che le parti abbiano avuto dalla cancelleria del supremo tribunale della segnatura apostolica. (V 685/76, mass n 379328; (V 3088/74, mass n 371554).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)