Sez. 1, Sentenza n. 15784 del 14/12/2000 (Rv. 542638 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Avvocati arbitri - Attività prestata dopo il primo aprile 1995 - Liquidazione del compenso - Tariffa professionale - Applicazione - Necessità.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In tema di arbitrato, a partire da primo aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla liquidazione ai sensi del secondo comma dell'art. 814 c.p.c., di fare ricorso a criteri equitativi. Infatti, il D.M. n. 585 del 1994 - con il quale è stata approvata la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 13 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti, a partire dal primo aprile 1995, agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9 della tabella relativa all'attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)