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Sez. 2, Sentenza n. 2852 del 07/02/2008 (Rv. 601699 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Compenso al collegio arbitrale composto esclusivamente da avvocati in una controversia riguardante anche pagamento di somme o risarcimento danni - Liquidazione da parte del presidente del tribunale - Determinazione facendo riferimento "alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata" - Vizio di violazione di legge - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601699-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di arbitrato, nel caso in cui il presidente del tribunale - come nella specie, con ordinanza depositata il 31 luglio 2003 -, per determinare il compenso al collegio arbitrale composto esclusivamente da avvocati in una controversia riguardante anche pagamento di somme o risarcimento danni, abbia fatto riferimento "alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata", secondo la norma dell'art. 6, primo comma, della Tariffa forense (Annesso C), approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, sussiste vizio di violazione di legge. Infatti, la norma da applicarsi è quella dettata dall'art. 5, primo comma, delle medesime disposizioni preliminari alla tabella relativa agli onorari ed alle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale (Annesso H), secondo cui "il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile", e dunque facendo riferimento ai principi generali posti dagli artt. 10 e seguenti cod. proc. civ., di modo che il valore della controversia si identifica con l'entità delle richieste rivolte agli arbitri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)