Sez. 5, Sentenza n. 1930 del 10/02/2001 (Rv. 543779 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Comitato di gestione delle pescherie comunali costituito tra un Comune ed una cooperativa per la pesca e la collocazione del pescato sul mercato locale e nazionale - Natura giuridica - Soggetto I.R.P.E.G. - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
Il Comitato di gestione delle peschiere comunali di un Comune titolare del diritto esclusivo di pesca, costituito in forza di convenzione tra lo stesso Comune ed una società cooperativa (nella specie tra il Comune di Orbetello ed una cooperativa) al fine di gestire l'intero ciclo economico, dalla pesca alla collocazione del pescato nel mercato locale e nazionale - ancorché detta convenzione preveda l'esercizio di controlli sulla sua attività e l'attribuzione al Comune di nominare i suoi componenti - non può qualificarsi organo del Comune, ma deve essere inquadrato tra i consorzi con attività esterna (artt. 2602 e 2612 cod. civ.), avendo i due soggetti partecipanti istituito un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, creando una struttura destinata a svolgere un'attività con i terzi. Detto Comitato, pertanto, rientra tra gli enti assoggettabili ad I.R.P.E.G. ai sensi degli articoli 2, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, o 87, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)