Sez. 5, Sentenza n. 8042 del 28/03/2008 (Rv. 602323 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Consorzio fra enti locali - Natura Giuridica - Soggezione all'I.R.P.E.G. - Regime anteriore al 1° gennaio 1998 - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
In tema di imposte sui redditi, ai fini applicativi dell'IRPEG, siccome l'art. 87, primo comma, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 include fra i soggetti passivi anche gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attività commerciali, a nulla rilevando che l'attività in parola sia marginale o strumentale, devono considerarsi soggetti passivi anche i consorzi fra enti locali, relativamente agli anni di imposta maturati prima del 1° gennaio 1998. Soltanto, infatti, con l'art. 22 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, in vigore appunto dal 1° gennaio 1998, modificandosi l'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, i consorzi fra enti locali sono stati esplicitamente indicati come non soggetti all'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)