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Sez. L, Sentenza n. 27451 del 09/12/2013 (Rv. 629177 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione - Errore di fatto ed errore di giudizio - Motivi relativi a valutazioni di diritto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629177-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In materia di revocazione delle sentenze della corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, mentre è inammissibile ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione. (Nella specie, la contestazione riguardava, in particolare, la declaratoria di inammissibilità per aver escluso il vizio di violazione di legge in riferimento ad una circolare amministrativa, nonostante la stessa fosse stata adottata a seguito del d.lgs. n. 124 del 2004).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)