Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 206 del 1994
Massime (3)
Massima n. 20699
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Ammissibilità
- Condizioni
- Necessaria scelta del giudice rimettente riguardo alla interpretazione della disposizione denunciata
- Possibilità di ritenere tale scelta non adeguatamente effettuata quando, individuato il contenuto precettivo della norma, vengano prospettate ipotesi alternative attinenti alla qualificazione giuridica dell'oggetto della disposizione, in relazione a diverse possibili valutazioni costituzionali del medesimo
- Esclusione
- Fattispecie.
Leggi la massima
Se è vero che spetta al giudice 'a quo', nella individuazione dell'oggetto della questione di costituzionalità, effettuare la scelta interpretativa sul significato della norma denunciata, detta scelta non può non dirsi compiuta quando il giudice, sulla scorta di una univoca individuazione del contenuto precettivo della norma stessa, prospetti, come nella specie, ipotesi alternative attinenti alla qualificazione giuridica dell'oggetto della disposizione, in relazione a diverse possibili valutazioni costituzionali del medesimo. (Sulla base di tale assunto la Corte, riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 14, terzo comma, d.l. n. 318 del 1986, conv. in l. n. 488 del 1986, prevedente il deferimento di determinate controversie in materia di revisione di aggi per l'accertamento e la riscossione di imposte comunali alla commissione arbitrale di cui r.d.l. n. 36 del 1931, ha respinto la eccezione di inammissibilità avanzata in quanto tale disposizione, ad avviso del giudice rimettente, a seconda che fosse stata intesa nel senso del ripristino di una giurisdizione speciale ormai cessata, o nel senso del mantenimento in vita di una giurisdizione speciale precostituzionale, o, ancora, nel senso di configurare una forma di arbitrato, si sarebbe posta in contrasto, nella prima ipotesi, con l'art. 102, secondo comma, Cost.; nella seconda, con l'art. 108, secondo comma, Cost., e, nella terza, con gli artt. 24, primo comma, e 102, secondo comma, Cost.). - V. S. nn. 164/1985, 469/1988. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Massima n. 20700
- Finanza locale
- Contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Misure dell'aggio e del canone fisso
- Revisione
- Controversie
- Procedimento per la definizione
- Attribuzione della relativa competenza alla commissione arbitrale, di cui all'art. 1, R.D.L. n. 36 del 1931
- Ingiustificata esclusione della competenza degli organi ordinari di giurisdizione
- Illegittimità costituzionale ' in parte quà.
Leggi la massima
L'art. 14, terzo comma, d.l. 1 luglio 1986, n. 318 (conv. in l. n. 488 del 1986), nella parte in cui - mediante rinvio all'art. 25, secondo comma, d.l. n. 55 del 1983 - demanda alla commissione arbitrale, prevista dall'art. 1, r.d.l. n. 36 del 1931, per il contenzioso relativo alle imposte di consumo, la definizione delle controversie in materia di revisione delle misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso, convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche, si pone, in relazione agli analoghi provvedimenti emanati con cadenza annuale, come una rinnovata scelta tipologica, in tema di finanza locale, per la soluzione di conflitti tra comuni e agenti di riscossione, avendo il legislatore attribuito alla commissione tale competenza - pur successivamente all'abolizione delle imposte di consumo e alla cessazione dei relativi contratti - di volta in volta, con conseguente impossibilità di configurare la commissione stessa quale organo permanente. Tuttavia, secondo un principio già applicato dalla Corte, l'esclusione per tutta una serie di controversie della competenza degli organi ordinari di giurisdizione è elemento sufficiente ad evidenziare l'illegittimità della norma in esame, per violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., senza che occorra dare soluzione al problema sui rispettivi caratteri e sui rapporti concettuali fra arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale. Pertanto, il predetto art. 14, terzo comma, d.l. n. 318 del 1986, nella parte innanzi richiamata, è costituzionalmente illegittimo. - Nello stesso senso, su analoga questione, S. n. 49/1994. - V. anche S. n. 35/1958. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 14, comma 3, d.l. 1 luglio 1986, n. 318
- legge 9 agosto 1986, n. 488
Parametri
- art. 102, comma 2, Cost.
Massima n. 20701
- Finanza locale
- Contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Misure dell'aggio e del canone fisso
- Revisione
- Controversie
- Procedimento per la definizione
- Attribuzione della relativa competenza alla commissione arbitrale, di cui all'art. 1, R.D.L. n. 36 del 1931
- Norma di contenuto identico ad altra già dichiarata costituzionalmente illegittima
- Illegittimità costituzionale conseguenziale.
Leggi la massima
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, d.l. 1 luglio 1986, n. 318 (conv. in l. n. 488 del 1986), nella parte in cui - mediante rinvio all'art. 25, secondo comma, d.l. n. 55 del 1983 - demanda alla commissione arbitrale, di cui all'art. 1, r.d.l. n. 36 del 1931, la definizione delle controversie in materia di revisione delle misure dell'aggio del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta, come conseguenza, ex art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, conv. in l. n. 131 del 1983, nella parte in cui demanda alla stessa commissione arbitrale prevista dal predetto art. 1, r.d.l. n. 36 del 1931, in caso di mancato accordo fra le parti, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche. - V. la precedente massima B. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- legge 26 aprile 1983, n. 131
- art. 25, comma 2, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55
Parametri
- art. 102, comma 2, Cost.
- art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla s.r.l. Gestione Servizi Pubblici contro il Comune di Reggello, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Massimo Vari;
Ritenuto in fatto
punto 1
Con ordinanza emessa il 6 maggio 1993 la Corte di cassazione, Sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, primo e secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131), rende applicabile il regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 (convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460).
L'ordinanza è stata emessa nel giudizio sul ricorso proposto dalla Società Gestione Servizi Pubblici, avverso la decisione con la quale la commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 21 gennaio 1931, n. 36, ha determinato, per il periodo 1 gennaio 1986-31 gennaio 1988, l'aggio spettante alla società medesima per la riscossione della imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione sugli spazi ed aree pubbliche nel Comune di Reggello.
Il giudice a quo, rilevato che la questione ha per oggetto le disposizioni sulle quali si fonda la potestas iudicandi, onde la caducazione delle disposizioni stesse farebbe venir meno la decisione avverso la quale è stato proposto il ricorso per cassazione, ritiene di poter individuare nella commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, una giurisdizione speciale. Sicché la norma impugnata, nel ripristinare, attraverso il richiamo al decreto-legge n. 55 del 1983, un organo giurisdizionale ormai cessato, si porrebbe in contrasto con l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce il divieto di istituire giudici speciali.
Ove, invece, si ritenesse di essere in presenza non di un nuovo giudice speciale, ma di una giurisdizione speciale precostituzionale, la commissione arbitrale sarebbe, ad avviso del remittente, priva del requisito della indipendenza dei suoi componenti, essendo due su tre di essi nominati dalle parti in causa, in contrasto con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo ritiene, infine, in via subordinata, che, ove si individuasse nella commissione in esame non un giudice speciale ma un organismo arbitrale, si sarebbe in presenza di una forma di arbitrato obbligatorio, contrastante con gli artt. 24 e 102 della Costituzione.
Considerato in diritto
punto 1
La Corte è chiamata a giudicare della legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131), rende applicabile il regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, con l'effetto di deferire alla commissione arbitrale da quest'ultimo prevista le controversie in materia di revisione della misura dell'aggio, convenuta nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Secondo la prospettazione del giudice a quo, l'art. 14, terzo comma, del predetto decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318:
se inteso nel senso del ripristino di una giurisdizione speciale ormai cessata, contrasterebbe con l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, che pone il divieto di istituire giudici speciali;
se inteso nel senso del mantenimento in vita di una giurisdizione speciale precostituzionale, colliderebbe con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione, per la mancanza, nei componenti nominati dalle parti in causa, del requisito della terzietà, presupposto essenziale dell'indipendenza del giudice.
Infine, per l'ipotesi che si ritenga di essere in presenza non di una giurisdizione speciale, bensì di una forma di arbitrato, se ne assume l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, atteso il carattere obbligatorio dell'arbitrato stesso.
punto 2
Occorre, pregiudizialmente, precisare che l'alternatività delle soluzioni ipotizzate da parte del giudice remittente, in ordine alla questione prospettata, non osta alla sua ammissibilità (cfr. sentenze n. 164 del 1985, n. 469 del 1988). È vero, infatti, che la Corte ha ripetutamente espresso l'avviso che spetti al giudice a quo, nella individuazione dell'oggetto della questione di costituzionalità, effettuare la scelta interpretativa intorno al significato della norma denunciata. Detta scelta non può, tuttavia, non dirsi compiuta quando il giudice, sulla scorta di una univoca individuazione del contenuto precettivo della norma sospettata di incostituzionalità, prospetta - come nella specie - ipotesi alternative che attengono piuttosto alla qualificazione giuridica dell'oggetto della disposizione, in relazione a diverse possibili valutazioni costituzionali del medesimo.
punto 3
La questione è, nel merito, fondata, alla luce degli orientamenti già espressi da questa Corte con riferimento a norme di analogo tenore di quella denunciata.
La norma impugnata è contenuta in uno dei tanti provvedimenti emanati con cadenza annuale in materia di finanza locale, che hanno sovente attribuito la competenza a risolvere le controversie fra comuni e agenti della riscossione di imposte sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ad una commissione arbitrale, già prevista nel regio decreto-legge n. 36 del 1931 per il contenzioso in materia di imposte di consumo.
La circostanza che il legislatore abbia di volta in volta specificamente attribuito questa competenza, anche in epoca successiva all'abolizione delle imposte di consumo ed alla cessazione dei relativi contratti, induce ad escludere la configurazione di detta commissione come organo permanente anche al di là delle originarie competenze, portando, invece, a considerare il rinvio al regio decreto-legge n. 36 del 1931, fatto dalla norma denunciata, come una rinnovata scelta di una tipologia di soluzioni di conflitti.
punto 4
In ordine alla disposizione qui denunciata, occorre pervenire alle stesse conclusioni cui la Corte è giunta nella sentenza n. 49 del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980) che, in ipotesi di mancato accordo tra Comune e concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei contratti allora in corso, demandava le controversie alla già menzionata commissione arbitrale.
Come si è avuto occasione di osservare nella sentenza testé richiamata, ad evidenziare l'illegittimità costituzionale della norma è sufficiente il fatto che essa escluda per tutta una serie di controversie la competenza degli organi ordinari di giurisdizione (cfr., anche in tal senso, sentenza n. 35 del 1958), senza che occorra dare soluzione al problema, tuttora aperto e dibattuto, sui rispettivi caratteri e sui rapporti concettuali fra arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale.
Gli stessi motivi che sorreggono la declaratoria di illegittimità dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, comportano che, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, venga dichiarata l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara, l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze