DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1975 che stabilisce programmi di ricerca comuni e programmi di coordinamento delle ricerche nei settori della leucosi animale, degli effluenti da allevamenti, della produzione di carni bovine e della produzione di proteine vegetali (75/460/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1728/74 del Consiglio, del 27 giugno 1974, concernente il coordinamento della ricerca2, dispone il coordinamento a livello comunitario delle attività di ricerca agricola nazionali per contribuire all'attuazione degli obiettivi della politica agricola comune;
considerando che, a norma dell'articolo 5 di detto regolamento, il Consiglio decide sia l'adozione di misure specifiche per il coordinamento delle attività di ricerca che permetta un'organizzazione razionale dei mezzi utilizzati, un efficace sfruttamento dei risultati ed un orientamento conforme agli obiettivi della politica agricola comune, sia l'attuazione dei progetti comuni destinati a rafforzare o completare gli sforzi intrapresi negli Stati membri nei settori di particolare importanza per la Comunità;
considerando che i progressi effettuati nella ricerca sulle epizoozie contribuiscono direttamente a migliorare le produttività della aziende agricole ed eliminano i principali ostacoli all'armonizzazione delle legislazioni e agli scambi di animali e di prodotti animali effettuati sia all'interno della Comunità sia con i paesi terzi; che la mancanza di una diagnosi differenziale e di conoscenze sul meccanismo di resistenza in materia di malattia di Marek e di leucosi aviaria costituisce un grave pregiudizio per l'avicoltura; che l'assenza di un sicuro metodo di diagnosi della leucosi bovina intralcia la libera circolazione dei bovini vivi;
considerando che la tendenza alla specializzazione e all'intensificazione della produzione del bestiame ha determinato la creazione di grandi unità d'allevamento intensivo, molto spesso sforniti di pascoli; che lo scarico dei rifiuti di tali allevamenti presenta gravi problemi d'inquinamento dell'ambiente, in particolare quando le aziende interessate siano, come spesso avviene, prossime a centri abitati; che, d'altro canto, tali effluenti da allevamenti possono essere preziosi per la fertilizzazione delle colture; che tale fertilizzazione viene fatta generalmente con fertilizzanti minerali, il cui prezzo è elevato e la cui disponibilità a lunga scandenza è incerta; che l'uso intensivo di tali fertilizzanti presenta inoltre rischi d'inquinamento dell'ambiente;
considerando che i redditi di una parte notevole delle aziende agricole comunitarie dipende dalla produzione di carni bovine; che, indipendentemente dai problemi strutturali, la redditività della produzione intensiva di carni bovine è inadeguata; che non è possibile ottenere il necessario incremento della produttività aumentando i prezzi; che occorre pertanto migliorare le tecniche di allevamento, la qualità della carne e il rendimento della produzione di carne per capo; che i progressi della ricerca nel campo della produzione di carni bovine sono generalmente meno rapidi e d'applicazione meno diretta e meno facile che altrove;
considerando che la Comunità si trova in una situazione di grave deficit in materia di approvvigionamento di proteine per l'alimentazione del bestiame; che, contemporaneamente, il costo degli alimenti proteici incide in modo sempre giù gravoso sul prezzo di costo dei prodotti animali; che è pertanto indispensabile aumentare la produzione di proteine nella Comunità; che un notevole contributo si apporterebbe, migliorando il rendimento unitario di proteine provenienti dalle varietà vegetali attualmente coltivate nella Comunità; che, parallelamente, occorre studiare la possibilità d'introdurre nuove specie e varietà ricche in proteine; che, in pari tempo, occorre compiere ricerche sull'uso delle proteine nell'alimentazione animale;
considerando che l'intervento finanziario della Comunità deve essere deciso dal Consiglio,
DECIDE:
Art. 1
1. Vengono stabiliti programmi di ricerca comuni e programmi di coordinamento delle ricerche nei settori della leucosi animale e degli effluenti da allevamenti, nonchù programmi di ricerca comuni nei settori della produzione di carni bovine e della produzione di proteine vegetali, quali definiti nell'allegato.
2. I programmi avranno inizio nel 1975.
Art. 2
Le modalità di applicazione della presente decisione, relative in particolare alle priorità scientifiche da rispettare nell'ambito di un programma comune, i criteri di selezione dei centri di ricerca e degli istituti che saranno inviati a partecipare alle azioni specifiche, e l'orientamento di un programma nel corso della sua attuazione, verranno stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1728/74.
Art. 3
la Commissione provvede all'esecuzione dei programmi di coordinamento nei settori della leucosi animale e degli effluenti da allevamenti, organizzando, in particolare, seminari, conferenze, missioni di studio, scambi di ricercatori, riunioni di lavoro scientifiche, nonchù raccogliendo, analizzando e pubblicando i risultati.
Art. 4
Non appena i programmi saranno completati ed entro il 31 luglio 1977, la Commissione comunicherà al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati delle ricerche intraprese nel quadro dei programmi contemplati nella presente decisione e sull'impiego delle risorse finanziarie destinate a tali ricerche conformemente all'articolo 5.
Art. 5
L'ammontare della partecipazione finanziaria della Comunità all'esecuzione dei programmi di cui all'articolo 1 è il seguente:
Leucosi animali: * *
Programma di coordinamento * 310 625 UC, *
Programma comune * 1 350 750 UC; *
Effluenti da allevamenti: * *
Programma di coordinamento * 153 750 UC, *
Programma comune * 2 140 000 UC; *
Produzione di carni bovine: * *
Programma comune * 3 772 000 UC; *
Produzione di proteine vegetali: * *
Programma comune * 2 572 875 UC. *
Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 1975. Per il Consiglio Il Presidente G. MARCORA