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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 3 giugno 1977 che accetta a nome della Comunità vari allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (77/415/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, conformemente alla decisione 75/199/CEE del Consiglio, del 18 marzo 19751, la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che la Comunità ritiene accettabili gli allegati di detta convenzione concernenti le regole di origine, le prove documentali dell'origine, il transito doganale, l'ammissione e temporanea per perfezionamento attivo e l'esportazione temporanea per perfezionamento passivo; che è tuttavia opportuno, per tenere conto delle esigenze dell'unione doganale, formulate alcune riserve in relazione all'accettazione degli allegati concernenti le regole di origine, le prove documentali dell'origine, l'ammissione temporanea per perfezionamento attivo e l'esportazione temporanea per perfezionamento passivo,

DECIDE:

Art. 1

A nome della Comunità sono accettati i seguenti allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali:

— l'allegato D.1 concernente le regole di origine, eccettuate le norme 7 e 8 e la prassi raccomandata 10,

— l'allegato D.2 concernente le prove documentali dell'origine, eccettuate le prassi raccomandate 3, 10 e 12,

— l'allegato E.1 concernente il transito doganale,

— l'allegato E.6 concernente l'ammissione temporanea per perfezionamento attivo, eccettuate le norme 19 e 34 e le prassi raccomandate 5, 16, 18 e 27,

— l'allegato E.8 concernente l'esportazione temporanea per perfezionamento passivo, eccettuate la norma 20 e le prassi raccomandate 3, 9 e 10.

I testi dei suddetti allegati sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

La Commissione informa il segretariato generale del consiglio di cooperazione doganale che la Comunità accetta l'allegato concernente il transito doganale nonchù, con le riserve indicate all'articolo 1, gli allegati concernenti le regole di origine, le prove documentali dell'origine, l'ammissione temporanea per perfezionamento attivo e l'esportazione temporanea per perfezionamento passivo.

Fatto a Bruxelles, addì 3 giugno 1977. Per il Consiglio Il Presidente D. OWEN