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Decisione del Consiglio del 10 dicembre 1979 relativa alla conclusione degli accordi bilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973—1979 (80/272/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che i negoziati commerciali degli anni 1973—1979 hanno portato in primo luogo ad accordi multilaterali che sono stati approvati a nome della Comunità con la decisione 80/271/CEE del Consiglio [1]; che, inoltre, una parte delle concessioni e degli impegni reciproci negoziati dalla Comunità e da taluni paesi partecipanti ai negoziati viene ripresa in accordi bilaterali speciali;

considerando che le concessioni e gli impegni reciproci contenuti in questi accordi bilaterali costituiscono un risultato accettabile,

DECIDE:

Art. 1

1. A nome della Comunità economica europea sono approvati i seguenti accordi:

— accordo raggiunto a Parigi il 15 giugno 1979 tra taluni paesi aderenti all'accordo sugli scambi di aeronavi civili (CEE, Canada, Giappone, Svezia, Stati Uniti) sui reciproci diritti di negoziato in caso di ritiro di concessioni tariffarie;

— scambio di lettere con gli Stati uniti sull'eventuale estensione negli Stati Uniti delle pratiche restrittive in materia di commesse e sulla relativa riserva della Comunità europea in merito all'applicazione, da parte sua, dell'accordo relativo alle commesse governative;

— accordo sui formaggi tra gli Stati Uniti e la Comunità;

— scambio di lettere tra la Comunità e gli Stati Uniti riguardanti il settore del pollame;

— scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti riguardanti il riso;

— scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti riguardanti l'abolizione del "Wine Gallon Assessment";

— scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti in materia di carni bovine di prima qualità;

— scambio di lettere tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti riguardanti le carni bovine fresche, refrigerate e congelate;

— scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Canada in merito al frumento di qualità;

— accordo tra il Canada e la Comunità economica europea per i formaggi;

— memorandum di accordo (risultati dei negoziati bilaterali tra le delegazioni della Nuova Zelanda e delle Comunità europee nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali) con gli allegati seguenti:

1. offerta tariffaria supplementare della Nuova Zelanda in risposta. a talune specifiche richieste delle Comunità europee;

2. offerta di un regime di licenze all'importazione fatta dalla Nuova Zelanda in risposta a talune specifiche richieste delle Comunità europee;

3. disposizioni concordate tra la Nuova Zelanda e la Còmunità in materia di formaggi;

4. accordo per la carne bovina tra la Nuova Zelanda e la Comunità;

— resoconto concordato delle conclusioni raggiunte in negoziati bilaterali tra le Comunità europee e l'Australia nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali del GATT, con gli allegati seguenti:

1. concessioni australiane alla Comunità:

  1. a) concessioni tariffarie,

  2. b) appendice: concessioni relative a formaggi speciali;

2. accordo tra l'Australia e la Comunità in merito alla carne bovina;

3. accordo sul formaggio tra l'Australia e la Comunità;

4. concessioni tariffarie della Comunità;

5. accordo sulla carne di bufalo;

— accordo relativo alla carne bovina tra la Repubblica argentina e la Comunità;

— accordo per la carne bovina tra la Repubblica orientale dell'Uruguay e la Comunità, e lettera relativa a detto accordo;

— accordo per la carne bovina tra la Repubblica popolare ungherese e la Comunità;

— accordo per la carne bovina tra la Repubblica socialista di Romania e la Comunità;

— accordo per la carne bovina tra la Repubblica popolare di Polonia e la Comunità.

2. I testi degli accordi di cui al presente articolo sono allegati alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a prendere, se del caso, le misure necessarie per confermare gli accordi presi dalla Comunità nei settori che sono oggetto degli accordi bilaterali di cui alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1979. Per il Consiglio Il Presidente T. Hussey [1] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. --------------------------------------------------