DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 1980 che modifica la decisione 75/365/CEE che istituisce un comitato di alti funzionari della sanità pubblica (80/157/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il progetto di decisione della Commissione,
considerando che, con decisione 75/365/CEE1, il Consiglio ha istituito un comitato di alti funzionari della sanità pubblica avente il compito di rilevare e di analizzare le difficoltà che potrebbe incontrare l'applicazione delle direttive in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei medici, di raccogliere qualsiasi informazione utile sulle condizioni in cui vengono prestate le cure mediche negli Stati membri e di formulare pareri che consentano di orientare i lavori della Commissione nella prospettiva di eventuali emendamenti di tali direttive;
considerando che tale decisione è stata modificata con le decisioni 77/455/CEE2 e 78/689/CEE3 che incaricano il comitato di alti funzionari della sanità pubblica dello stesso compito in rapporto con l'applicazione delle misure adottate dal Consiglio nel settore dell'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi degli infermieri responsabili dell'assistenza generale e dei dentisti;
considerando che l'applicazione delle misure adottate dal Consiglio nel settore dell'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e nel settore del coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le attività di ostetrica può sollevare problemi che è pure opportuno esaminare di concerto;
considerando che è opportuno incaricare di questo compito il comitato di alti funzionari della sanità pubblica;
considerando che è pertanto opportuno ampliare il mandato di detto comitato,
DECIDE:
Art. unico
Il testo dell'articolo 2 della decisione 75/365/CEE è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2 Il comitato ha il compito:
— di rilevare e di analizzare le difficoltà che potrebbe incontrare l'applicazione delle direttive 75/362/CEE1, 75/363/CEE2, 77/452/CEE3, 77/453/CEE4, 78/686/CEE5, 78/687/CEE6, 80/154/CEE7 e 80/155/CEE8;
— di raccogliere qualsiasi informazione utile:
— sulle condizioni in cui, negli Stati membri, i medici prestano le cure mediche generiche e specialistiche;
— sulle condizioni in cui, negli Stati membri, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale prestano tale assistenza;
— sulle condizioni in cui, negli Stati membri, i dentisti prestano le cure dentistiche generiche e specialistiche;
— sulle condizioni in cui, negli Stati membri, le ostetriche esercitano la loro attività;
— di formulare pareri che consentano di orientare i lavori della Commissione nella prospettiva di eventuali emendamenti delle direttive succitate.
Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980. Per il Consiglio Il Presidente G. MARCORA