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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 novembre 1980 che completa, per quanto riguarda la destinazione di una parte della seconda quota di prestiti, la decisione 80/739/CEE recante seconda applicazione della decisione 78/870/CEE che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità (80/1103/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 78/870/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978, che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promuovere gli investimenti nella Comunità1, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere del Parlamento europeo3,

considerando che la decisione 80/739/CEE4 ha autorizzato una seconda quota di prestiti per un importo che non può superare l'equivalente di 500 milioni di unità di conto europee in capitale; che tale decisione ha definito i settori ai quali possono essere destinati i proventi di tali prestiti solo per un importo equivalente a 400 milioni di unità di conto europee in capitale; che per quanto riguarda l'equivalente di 100 milioni di unità di conto europee in capitale la suddetta decisione ha previsto che esso non può essere preso in prestito fino a che non sia adottata una decisione ulteriore sulla destinazione di tale prestito;

considerando che è pertanto necessario adottare una decisione sulla destinazione di tale parte della seconda quota;

considerando che a tal fine vanno presi in considerazione gli stessi settori previsti dalla decisione 80/739/CEE; che è tuttavia opportuno, a titolo eccezionale, autorizzare la destinazione dei prestiti in questione al finanziamento di stabilimenti costruiti in vista di future esigenze e di alloggi, a condizione che rientrino in un progetto globale di sviluppo economico e industriale avente un interesse regionale,

DECIDE:

Art. unico

I proventi dei prestiti di un importo equivalente a 100 milioni di unità di conto europee in capitale sono utilizzati per prestiti destinati al finanziamento

— di progetti di investimenti quali definiti all'articolo 2 della decisione 80/739/CEE;

— di stabilimenti costruiti in vista di future esigenze e di alloggi, a condizione che rientrino in un progetto globale di sviluppo economico e industriale avente un interesse regionale.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1980. Per il Consiglio Il Presidente Colette FLESCH